fbpx

Sei un'azienda?

Per aziende e liberi professionisti offriamo supporto gratuito per tutto l'iter di produzione documentale. Al consulente del lavoro, invece, spetteranno le comunicazioni obbligatorie.

Sono previsti per le aziende che assumono i NEET bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi personalizzati.

Incentivo assunzioni percettori NASPI

Il datore di lavoro che, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASpI è concesso un contributo mensile per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore.

Le aziende che assumono i percettori di NASpI hanno diritto ad un sostegno economico. L’agevolazione è concessa per le assunzioni sia dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione che dei destinatari, cioè di coloro che hanno fatto domanda di NASpI con esito positivo ma non l’hanno ancora percepita. Il contributo mensile concesso al datore di lavoro ha un importo pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 2 anni (24 mesi). Si può fruire dell’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore.

Cumulabilità dell’incentivo

Il bonus per le assunzioni di percettori NASpI è cumulabile con altre agevolazioni contributive eventualmente spettanti in base alla normativa vigente. Tra queste, a titolo di esempio, il bonus lavoro giovani e le agevolazioni per assunzioni di over 50; decontribuzione sud).

Beneficiari reddito di cittadinanza

Per i datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro, per un contratto a tempo pieno.

La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Le assunzioni incentivabili riguardano:

  • Lavoro a tempo indeterminato e pieno (anche a scopo di somministrazione e in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001);
  • Apprendistato.

Lavoratori cassaintegrati

Le imprese che assumono a tempo indeterminato persone che percepiscono la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende che beneficiano di questa indennità da minimo 6 mesi, hanno diritto ad una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un anno e ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo.

aLe tipologia contrattuale incentivata è:

Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (al momento dell’assunzione, i lavoratori interessati devono essere fruitori di CIGS). In particolare, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (anche non continuativi), il datore di lavoro ha diritto a una riduzione dell’aliquota contributiva che sarà versata nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi. Anche tale riduzione è disciplinata dall’INPS.

Soggetti diversamente abili

I soggetti beneficiari sono i lavoratori iscritti al collocamento obbligatorio come disoccupati.

L’incentivo prevede:

  • 36 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per i disabili con una capacità lavorativa superiore al 79%;
  • 36 mesi, pari al 35% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per i disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 69% ed il 79%;
  • 60 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per i disabili psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Assunzione donne

I soggetti beneficiari sono donne che sono:

  • Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate;
  • Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una significativa disparità occupazionale di genere;
  • Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi residenti nel territorio italiano.

Le assunzioni incentivabili sono:

  • Assunzione o trasformazioni di un contratto di lavoro subordinato sia full time che part time, determinato e/o indeterminato.

L’importo dell’incentivo riguarda un’agevolazione del 50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, lavoratrici over-50 disoccupate da oltre 12 mesi e donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti ad aree svantaggiate. La durata dell’incentivo è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. Deve determinare un incremento occupazionale netto.

Dunque l’ esonero è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se rapporto trasformato. L’ incentivo  in questione necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed ha natura di aiuto di Stato.

Incentivo assunzione apprendisti

I soggetti beneficiari riguardano i giovani tra i 15 e i 29 anni, con il quale l’azienda s’impegna ad addestrare l’apprendista, attraverso fasi d’insegnamento pratico e tecnico-professionale. Il contratto di apprendistato prevede sia agevolazioni di natura contributiva che incentivi retributivi e fiscali.

L’agevolazione contributiva consiste in una riduzione dell’aliquota contributiva che è pari al 11,31% per tutta la durata del periodo di apprendistato. La durata del contratto di apprendistato, variabile a seconda della tipologia, va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 5 anni (nel caso di apprendistato professionalizzante nell’artigianato). Tale misura è riconosciuta anche per i dodici mesi successivi in caso di mantenimento del contratto. Nel caso in cui il rapporto in apprendistato arrivi alla naturale conclusione questo può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato non comportando interruzione del rapporto di lavoro in azienda. Per tale fattispecie è prevista la stessa agevolazione contributiva dell’apprendistato (11,31% per dodici mesi).

Agevolazioni contributive: decontribuzione Sud

Riguarda tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano la cui sede di lavoro (unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori) sia situata nelle seguenti regioni:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo “Decontribuzione sud”. L’agevolazione spetta, previa autorizzazione della Commissione europea, ai rapporti di lavoro dipendente con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

L’esonero contributivo è modulato nel seguente modo:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.

I soggetti beneficiari interessano lavoratori assunti, ovvero da assumere con contratti di lavoro subordinato diversi dal lavoro agricolo e domestico. La tipologia contrattuale incentivata riguarda i contratti di lavoro subordinato determinato sia full time che part-time.

(La circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90 fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. La Commissione europea ha approvato tale misura, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, con la Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022).

Iscrivi la tua impresa